Sanzioni per la mancata comunicazioni dei dati

Il D.Lgs. 33/2013 ha previsto specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolar modo, per quel che interessa in questa sede, importante è quanto previsto all’art. 14, in riferimento alla pubblicazione di particolari dati e/o documenti per i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello locale e all’art. 22 là dove si prevedono specifici obblighi in capo alle amministrazioni per quanto riguarda gli enti pubblici vigilati e finanziati dall’Amministrazione medesima ovvero per i quali l’Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori, gli enti di diritto privato in controllo dell’Amministrazione, le società partecipate anche in misura minoritaria.

L’art. 47 del D.Lgs. 33/2013, al fine di porre le Amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati, prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22, comma 2, e 47, comma 2, ultimo periodo del medesimo D.Lgs. Il terzo comma dell’art. 47 prevede nello specifico che: “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. 

Considerato che ogni Amministrazione deve provvedere, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, il Consorzio ha adottato il seguente regolamento deliberato in data 23.11.2108 qui allegato.

Si allega anche il “Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 47 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33”, approvato con Deliberazione del 12.05.2014, n. 54 scaricabile di seguito

Con aggiornamento in data 29.03.2019 non sono state erogate sanzioni.